Articolo 20 (I° FASCIA di tutela fluviale)

1. La fascia identifica il territorio di massima fragilità idrogeologica e di più elevata rilevanza ambientale e paesistica del parco; comprende il fiume e le aree soggette alla più ampia tutela naturalistica. In riferimento al vincolo idrogeologico le aree comprese nella fascia coincidono con la modifica proposta del vincolo idrogeologico ai sensi del successivo art. 37.
2. La fascia comprende riserve naturali orientate e parziali botaniche, zoologiche e biologiche, zona ambienti naturali, zona golenale agricolo forestale, nonché aree ad attrezzature per il pubblico.
3. La fascia di tutela fluviale ha le finalità di:
a) tutelare e ricostruire le caratteristiche naturali e paesaggistiche del fiume, dell'ecosistema ripariale, della zona golenale agricolo forestale e delle aree circostanti, sia negli elementi individui caratteristici, sia nei complessi di beni naturalistici e paesistici;
b) tutelare il sistema idrogeologico complessivo, nei suoi elementi costitutivi, e disciplinare gli usi compatibili con la fragilità idrogeologica;
c) disciplinare e orientare la fruizione agricola dei suoli, in relazione alla fragilità idrogeologica dei suoli stessi, invertendo anche la tendenza di sottrazione di aree al fiume, alle zone umide e ai complessi vegetazionali, mediante la riqualificazione naturalistiche di aree agricole, con priorità per le aree lungo il fiume;
d) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici, educativi, ricreativi, anche mediante attrezzature compatibili con l'ambiente ed il paesaggio.
4. Tutti gli interventi, le convenzioni, i provvedimenti abilitativi debbono tendere al graduale perseguimento delle finalità di cui al comma precedente.

 

Articolo 26 (Zona golenale agricolo forestale)

1. La zona è destinata al consolidamento idrogeologico, al rimboschimento e alla graduale ricostituzione quantitativa e qualitativa dell'ambiente naturale e del paesaggio. Subordinatamente a tale finalità primaria, è consentito l'esercizio dell'agricoltura, secondo qualità e modalità compatibili con la fragilità idrogeologica della fascia di riserva fluviale (prima fascia), nonché della fruizione da parte del pubblico, a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa e delle attività agricole.
2. Il consolidamento idrogeologico e la tutela e ricostituzione dell'ecosistema ripariale sono effettuati dal proprietario, possessore o detentore mediante la conservazione della vegetazione esistente e l'impianto d'essenze autoctone miste arboree ed arbustive, in particolare nelle fasce laterali al fiume contrassegnate con apposito simbolo grafico; il consolidamento e la ricostituzione sono effettuati secondo quantità, criteri e modalità stabiliti dal piano di settore di cui all'art. 32, ovvero da convenzioni quadro o aziendali stipulate con il Consorzio. Fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nei suddetti provvedimenti attuattivi, entro cinque anni dall'approvazione del piano, ciscun proprietario o possessore provvede alla graduale ricostituzione ambientale minima delle fasce contrassegnate nella planimetria di piano con apposito simbolo grafico, con impianti misti arborei ed arbustivi di essenze locali non infestanti, aventi profondità media di almeno 15 metri lungo la sponda del fiume, con esclusione di spagge e di strade campestri a fiume; in difetto, alla scadenza, provvede in via sostitutiva il Consorzio, previa diffida, a spese degli inadempienti.
3. Si applicano le norme di settore sulla tutela della vedetazione e, in particolare, gli artt. 33 e 34, nelle aee in cui sia comunque presente vegetazione naturalmente o di rinnovazione spontanea e nelle aree assoggettate a rimboschimento. Nelle aree medesime non è consentito l'esercizio di attività agricola.
4. L'equipaggiamento naturale e paesistico della zona deve essere conservato, per quanto esistente, e gradualmente ricostituito, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 40. Senza autorizzazione, è vietato alterare o distruggere gli elemtni vegetazionali arborei o arbustivi: l'autorizzazione consortile è rilascaiata a condizione della sostituzione degli elementi eliminati, secondo le disposizione del successivo art. 34. è vietato altresì alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti, bonifiche o simili, nonché aprire o coltivare cave o attivare discariche, salvo il disposto degli artt. 52 e 57. I livellamenti sono soggetti a denunce del Consorzio.
5. Sono comunque ammessi tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche della zona che il Consorzio e gli enti consorziati sentito il Consorzio, ritengono necessari per l'attuazione degli scopi del piano, o per finalità di tuttela e fruizione ambientale e paesistica, ivi compresi, in particolare, gli interventi per la formazione di percorsi.
6. Nell'esercizio dell'agricoltura si osservano le norme di settore, di cui successivi artt. 41, 42 e 43. Non sono ammessi nuovi insediamenti ortoflorovivaistici; per gli insediamenti esistenti alla data di adozione del piano, e ammesso l'ampliamento, previa comunicazione al Consorzio, fino al 5% della superficie aziendale e comunque non oltre il raddoppio dell'esistente della data di adozione del piano: il divieto e le limitazioni suddette non si applicano alla produzione di essenze autoctone arboree ed arbustive, né alle colture orticole a pieno campo che non richiedano serre o coperture anche provvisorie.
7. Non è consentita nuova edificazione. Negli insediamenti rurali esistenti alla data di adozione del piano sono ammessi gli interventi di:
a) recupero dell'esistente con il mantenimento della destinazione agricola e zootecnica, ovvero per uso agrituristico;
b) nuova costruzione in aggiunta all'insediamento edificato esistente, con destinazione agricola;
c) ristrutturazione dei volumi esistenti, ai fini del riuso per destinazioni extraagricole, secondo i criteri, le disposizioni e le procedure di cui al successivo art. 44.
Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) la concessione edilizia può essere rilasciata soltanto ai soggetti e secondo le procedure e gli indici di edificabilità, di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 93, nell'osservanza, altresì, delle norme del successivo art. 44. Gli interventi sessi, ove destinati ad attività ortoflorovivaistiche, allevamenti zootecnici, o lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, sono ammessi nei limiti in cui l'attività stessa è consentita nella zona.
8. Le aree delle aziende agricole comprese nella zona sono computabili ai sensi dell'art. 2, quarto comma, legge regionale 7 giugno 1980, n. 93, per l'edificazione in altre fasce territoriali del parco o fuori dai suoi confini.
9. Le recinzioni sono ammesse soltanto per esigenze di tutela di aree edificate e relative pertinenze, nonché per le attività ortoflorovivaistiche. Recinzioni temporanee sono ammesse per il pascolo semibrado bovino ed equino, ovvero per la protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità.
10. Gli interventi nella subzona Gera d'Adda compresa in fascia di riserva fluviale (prima fascia) sono subordinati alle disposizioni del presente articolo, con le limitazioni ulteriori stabilite per la subzona stessa dalle norme di settore, di cui ai successivi artt. 41, 42 e 43.
11. Gli interventi nella subzona di rispetto paesistico monumentale, sono subordinati alle medesime disposizioni del presente articolo, con le limitazioni ulteriori stabilite al comma nono del successivo art. 27.

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