Articolo 23 (Riserve naturali orientate)

1. Le aree classificate riserve naturali orientate, individuate nelle tavole di azzonamento con apposito simbolo grafico ed elencate nell'allegato a) alle presenti NTA, costituiscono il nucleo di maggior valore naturalistico dell'ambiente naturale della bassa valle dell'Adda, nella sua articolazione in boschi, zone umide, aree di rinnovazione spontanea. Gli interventi, tesi ad orientare scientificamente l'evoluzione dell'equilibrio naturale, debbono essere diretti alla salvaguardia e al potenziamento del patrimonio boschivo autoctono e alla conservazione attiva delle zone umide.
2. L'utilizzazione e la gestione forestale dei boschi e la gestione delle zone umide sono disciplinate dalle disposizioni di settore, in particolare ai sensi dei successivi artt. 33, 34 e 35.
3. è consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo culturale ed educativo secondo gli usi e le consuetudini ed entro i limiti specificatti dalla presente disposizione, dalle norme di settore, , dal piano di settore di cui all'art. 31 e dei regolamenti d'uso.
4. Sono consentiti comunque tutti gli interventi previsti dal piano di settore, di cui all'art. 31, e compatibili con le caratteristiche delle riserve naturali orientate che il Consorzio e gli enti consorziati, sentito il Consorzio, ritengono necessari per l'attuazione degli scopi del piano, nonché per finalità di tutela e fruizione ambientale, ivi compresi, in particolare gli interventi per la formazione di percorsi ovvero quelli autorizzati ai sensi del sesto comma dell'art. 13 della L.R. n. 86/1983;
5. Fatte salve le norme generali di tutela di cui al Titolo 2, e le norme di settore di cui al Titolo 4, nelle riserve naturali orientate è vietato:
a) costruire opere edilizie, installare o posare anche in via precaria manufatti di qualsiasi genere;
b) costruire strade, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, effettuare sbancamenti, livellamenti, bonifiche o simili, asportare minerali o terriccio vegetale fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle opere di bonifica, tese al mantenimento dell'ambiente naturale delle riserve, previste dal piano di settore di cui all'art. 31 ovvero autorizzati ai sensi del sesto comma, art. 13 della L.R. n. 86/11983;
c) erigere recinzioni, salvo quelle temporanee autorizzate dal Consorzio a protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che debbano essere temporaneamente escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità;
d) esercitare l'agricoltura in qualsiasi forma;
e) impiantare pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento;
f) alterare o danneggiare l'ambiente boschivo, le zone umide, i terreni cespugliati o di rinnovazione spontanea, le aree di rimboschimento;
g) esercitare l'attività venatoria, danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o parti di essi;
h) sorvolare con aerei ed elicotteri a bassa quota, di disturbo per l'avifauna fatti salvi gli interventi antincendio e di soccorso;
i) raccogliere funghi, fiori e frutti di bosco;
l) aprire o coltivare cave, attivare discariche;
m) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico, accendere fuochi all'aperto, allestire attendamenti o campeggi;
n) produrre rumori o suoni molesti, tenere ad alto volume apparecchi radio, registratori, giradischi e simili;
o) introdurre cani;
p) accendere fuochi all'aperto.
6. Le riserve naturali orientate possono essere computate come superficie di riproduzione e sviluppo della selvaggina stanziale di aziende faunistiche o di aree faunistiche omogenee a gestione sociale della caccia.
7. Il PTC individua in allegato scala (1:5.000) i confini della riserva orientata Adda Morta-Lanca della Rotta e della relativa area di rispetto; sono conseguentemente modificati i confini e la denominazione della riserva Adda Morta già individuati al n. 33 dell'allegato A - b della L.R. 30 novembre 1983, n. 86. Nella riserva e nellarelativa area di rispetto si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. III/1845 del 18 dicmbre 1984, nonché quelle del piano di gestione approvato con delibera GR. n. 40739 del 14 marzo 1989 fino alla revisione dello stesso mediante il piano di settore di cui al successivo art. 31.
8. In una fascia di metri 200 dal perimetro di ciascuna riserva sono vietate attrezzature fisse disturbanti, quali quelle per attività di tiro con arma da fuoco, auto e motocross. Le predette attività disturbanti già insediate nella suddetta fascia debbono cessare dall'approvazione del piano di settore o del progetto di intervento esecutivo.

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