Articolo 24 (Riserve naturali parziali botaniche, zoologiche e biologiche)

1. Il piano individua nelle tavole di azzonamento con apposito simbolo grafico ed elencate nell'Allegato A alle presenti NTA le riserve naturali parziali a fini di tutela della flora e della fauna, classificate quali:
— riserve parziali botaniche, caratterizzate da popolamenti vegetali di particolare pregio o interesse, sia per la loro rarità all'interno del parco o per le caratteristiche ambientali o floristiche, sia per la presenza al loro interno di specie vegetali rare o minacciate;
— riserve parziali naturali zoologiche, caratterizzate da popolamenti animali, particolarmente ricchi dal punto di vista quali-quantitativo, ed interessanti a livello scientifico alla presenza di specie rare e minacciate, oppure aree necessarie alla sosta, riproduzione ed alimentazione della fauna caratteristica del parco;
— riserve naturali parziali biologiche, caratterizzate da biocenosi, interessanti perché caratteristiche e minacciate di scomparsa o alterazione, tuttora in accettabili condizioni di equilibrio ambientale, anche se di origine artificale e mantenute dall'intervento periodico dell'uomo.
2. Gli interventi devono mirare alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali, rispettivamente botaniche, zoologiche e biologiche, e delle potenzialità paesaggistiche, nonché alla prevenzione degli effetti nocivi d'origine antropica, in funzione educativa, culturale.
In particolare, i piani delle riserve, di cui al successivo art. 31, tendono:
— per le riserve naturali parziali botaniche, alla tutela della vegetazione esistente e delle specie rare presenti, con interventi in gener ridotti, mirati al raggiungimento del miglior livello possibile di equilibrio naturale delle popolazioni vegetali;
— per le riserve naturali parziali zoologiche, alla tutela e all'incremento della fauna presente, mantenendo e migliorando a questo scopo le caratteristiche degli ambienti che la ospitano, e soprattutto normandone in modo scientificamente corretto il prelievo;
— per le riserve naturali parziali biologiche, al mantenimento e miglioramento della biocenosi, tutelando flora e fauna e normandone il prelievo eventuale, con interventi mirati alla tradizionale gestione (nel caso dei fontanili) ed al raggiungimento di accettabili condizioni di equilibrio ecologico.
3. L'utilizzazione e la gestione forestale dei boschi e la gestione delle zone umide sono disciplinate dalle disposizioni di settore, in particolare ai sensi dei successivi artt. 33, 34 e 35.
4. è consentita la fruizione da parte del pubblico, a scopo culturale, educativo, purché non disturbante né distruttiva, secondo gli usi e le consuetudini ed entro i limiti specificati dalla presente disposizione, dalle norme di settore e dai regolamenti d'uso.
5. Sono consentiti comunque tutti gli interventi previsti dal piano di settore di cui all'art. 31 ovvero autorizzati ai sensi del sesto comma dell'art. 13 della L.R. n. 86/1983 e che risultano necessari per gli scopi del piano, per le finalità di miglior tutela ambientale, per la ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, della flora o della fauna, nonché per la fruizione pubblica di cui al comma precedente, ivi compresa in particolare la formazione di percorsi.
6. Fatte salve le norme generali di tutela di cui al Titolo 2 e le norme di settore di cui al titolo 4, nelle riserve parziali è vietato:
a) costruire opere edilizie o di permanente trasformazione edilizia del suolo, salvo l'installazione o la posa di manufatti precari o amovibili previsti dal piano di settore di cui all'art. 31;
b) costruire strade, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, effettuare sbancamenti, livellamenti, bonifiche o simili, asportare minerali o terriccio vegetale;
c) erigere recinzioni, salvo quelle temporanee autorizzate dal Consorzio a protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che debbano essere temporaneamente escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità;
d) esercitare l'agricoltura in qualsiasi forma fatto salvo per l'agricoltura in atto;
e) realizzare nuovi impianti di pioppo o di altre colture arboree a rapido accrescimento; il piano della riserva di cui all'art. 31 indica modalità e termini per la progressiva rimozione degli impianti in atto;
f) alterare o danneggiare l'ambiente boschivo, le zone umide, i terreni cespugliati o di rinnovazione spontanea, le aree di rimboschimento;
g) aprire o coltivare cave, attivare discariche;
h) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico, accendere fuochi all'aperto, allestire attendamenti o campeggi;
i) produrre rumori o suoni molesti, tenere ad alto volume apparecchi radio, registratori, giradischi e simili;
l) accendere fuochi all'aperto.
7. Si applicano alle riserve parziali le distanze di rispetto di cui al comma ottavo dell'art. precedente.

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