Articolo 25 (Zona ambienti naturali)

1. Le aree comprese nella zona sono destinate alla conservazione e al potenziamento delle risorse vegetazionali ed ambientali naturali, anche di zona umida. Gli interventi debbono tendere al riequilibrio ecologico dell'asta fluviale, anche per finalità di consolidamento idrogeologico e di miglioramento del paesaggio.
2. La tutela della vegetazione e delle aree di rinnovamento spontanea e la gestione delle zone umide sono disciplinate dalle norme di settore, in particolare ai sensi dei successivi artt. 33, 34 e 35.
3. è consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa. Previa autorizzazione del Consorzio, è ammessa l'organizzazione di manifestazioni, anche di carattere sportivo agonistico, con esclusione di quelle motoristiche.
4. Sono consentiti comunque tutti gli interventi che il Consorzio e gli enti consorziati, sentito il Consorzio, ritengono necessari per l'attuazione degli scopi del piano, per le finalità di miglior tutela ambientale, per la ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, della flora e della fauna, nonché per la fruizione pubblica di cui al comma precedente, ivi compresa in particolare la formazione di percorsi.
5. Non sono ammesse attività antropiche comportanti danneggiamento della vegetazione naturale e delle zone umide, quali opere edilizie, sbancamenti livellamenti, coltivazione di cave, attivazione di discariche. L'esercizio dell'agricoltura in qualsiasi forma non è consentito; le aree a pioppeto e altre colture arboree a rapido accrescimento, dopo il taglio a maturazione, sono recuperate a destinazioni compatibili ai sensi del comma successivo. Possono essere realizzate previo parere del Consorzio solo recinzioni temporanee ed aventi finalità di protezione ambientale o di sicurezza pubblica.
6. I progetti di ricostituzione o di recupero ambientale sono effettuati mediante il reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva autoctona, nel rispetto delle zone umide. Previa autorizzazione del Consorzio, sono ammesse anche destinazioni naturalistiche differenti atte ad incrementare la varietà ambientale, purché non comportino il livellamento del terreno, restando comunque escluso il nuovo impianto; per il reimpianto di colture arboree a rapido accrescimento si osservano le disposizioni di cui al successivo art. 43, primo comma.
7. La subzona di recupero naturalistico costituisce area di prioritario intervento di ricostituzione ambientale. Sono ammessi i soli interventi ai sensi del comma precedente, per la ricostituzione ambientale e di recupero delle condizioni di equilibrio naturale.

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