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Articolo
25 (Zona ambienti naturali)
1. Le aree comprese nella zona sono destinate alla conservazione e al
potenziamento delle risorse vegetazionali ed ambientali naturali, anche
di zona umida. Gli interventi debbono tendere al riequilibrio ecologico
dell'asta fluviale, anche per finalità di consolidamento idrogeologico
e di miglioramento del paesaggio.
2. La tutela della vegetazione e delle aree di rinnovamento spontanea
e la gestione delle zone umide sono disciplinate dalle norme di settore,
in particolare ai sensi dei successivi artt. 33, 34 e 35.
3. è consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione
in rapporto con la natura e nel rispetto di essa. Previa autorizzazione
del Consorzio, è ammessa l'organizzazione di manifestazioni, anche
di carattere sportivo agonistico, con esclusione di quelle motoristiche.
4. Sono consentiti comunque tutti gli interventi che il Consorzio e gli
enti consorziati, sentito il Consorzio, ritengono necessari per l'attuazione
degli scopi del piano, per le finalità di miglior tutela ambientale,
per la ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, della flora e della
fauna, nonché per la fruizione pubblica di cui al comma precedente, ivi
compresa in particolare la formazione di percorsi.
5. Non sono ammesse attività antropiche comportanti danneggiamento
della vegetazione naturale e delle zone umide, quali opere edilizie, sbancamenti
livellamenti, coltivazione di cave, attivazione di discariche. L'esercizio
dell'agricoltura in qualsiasi forma non è consentito; le aree a
pioppeto e altre colture arboree a rapido accrescimento, dopo il taglio
a maturazione, sono recuperate a destinazioni compatibili ai sensi del
comma successivo. Possono essere realizzate previo parere del Consorzio
solo recinzioni temporanee ed aventi finalità di protezione ambientale
o di sicurezza pubblica.
6. I progetti di ricostituzione o di recupero ambientale sono effettuati
mediante il reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva autoctona, nel
rispetto delle zone umide. Previa autorizzazione del Consorzio, sono ammesse
anche destinazioni naturalistiche differenti atte ad incrementare la varietà
ambientale, purché non comportino il livellamento del terreno, restando
comunque escluso il nuovo impianto; per il reimpianto di colture arboree
a rapido accrescimento si osservano le disposizioni di cui al successivo
art. 43, primo comma.
7. La subzona di recupero naturalistico costituisce area di prioritario
intervento di ricostituzione ambientale. Sono ammessi i soli interventi
ai sensi del comma precedente, per la ricostituzione ambientale e di recupero
delle condizioni di equilibrio naturale.
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