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Articolo
25 (Zona ambienti naturali)
1. Le aree comprese nella zona sono destinate alla conservazione e al
potenziamento delle risorse vegetazionali ed ambientali naturali, anche
di zona umida. Gli interventi debbono tendere al riequilibrio ecologico
dell'asta fluviale, anche per finalità di consolidamento idrogeologico
e di miglioramento del paesaggio.
2. La tutela della vegetazione e delle aree di rinnovamento spontanea
e la gestione delle zone umide sono disciplinate dalle norme di settore,
in particolare ai sensi dei successivi artt. 33, 34 e 35.
3. è consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione
in rapporto con la natura e nel rispetto di essa. Previa autorizzazione
del Consorzio, è ammessa l'organizzazione di manifestazioni, anche
di carattere sportivo agonistico, con esclusione di quelle motoristiche.
4. Sono consentiti comunque tutti gli interventi che il Consorzio e gli
enti consorziati, sentito il Consorzio, ritengono necessari per l'attuazione
degli scopi del piano, per le finalità di miglior tutela ambientale,
per la ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, della flora e della
fauna, nonché per la fruizione pubblica di cui al comma precedente, ivi
compresa in particolare la formazione di percorsi.
5. Non sono ammesse attività antropiche comportanti danneggiamento
della vegetazione naturale e delle zone umide, quali opere edilizie, sbancamenti
livellamenti, coltivazione di cave, attivazione di discariche. L'esercizio
dell'agricoltura in qualsiasi forma non è consentito; le aree a
pioppeto e altre colture arboree a rapido accrescimento, dopo il taglio
a maturazione, sono recuperate a destinazioni compatibili ai sensi del
comma successivo. Possono essere realizzate previo parere del Consorzio
solo recinzioni temporanee ed aventi finalità di protezione ambientale
o di sicurezza pubblica.
6. I progetti di ricostituzione o di recupero ambientale sono effettuati
mediante il reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva autoctona, nel
rispetto delle zone umide. Previa autorizzazione del Consorzio, sono ammesse
anche destinazioni naturalistiche differenti atte ad incrementare la varietà
ambientale, purché non comportino il livellamento del terreno, restando
comunque escluso il nuovo impianto; per il reimpianto di colture arboree
a rapido accrescimento si osservano le disposizioni di cui al successivo
art. 43, primo comma.
7. La subzona di recupero naturalistico costituisce area di prioritario
intervento di ricostituzione ambientale. Sono ammessi i soli interventi
ai sensi del comma precedente, per la ricostituzione ambientale e di recupero
delle condizioni di equilibrio naturale.
Articolo 27 (Zona agricola del
parco)
1. La zona è destinata all'esercizio dell'agricoltura. è
consentita la conservazione e l'ampliamento delle strutture, attrezzature
e impianti extra agricoli esistenti, nonché l'insediamento di nuove strutture
in funzioni tecnologica, o sportiva o ricreativa.
2. L'equipaggiamento naturale e paesistico della zona deve essere conservato,
per quanto esistente, e gradualmente ricostituito, secondo le disposizioni
di cui al successivo art. 40. La ricostruzione dell'equipaggiamento naturale
è sottoposta alle disposizioni di cui al successivo art. 34. è
vietato, altresì, alterare orografici e morfologici del terreno
ed effettuare, senza parere del Consorzio, sbancamenti, spianamenti bonifiche
o simili; i livellamenti sono soggetti a denuncia, per la quale il termine
di cui al precedente art. 13, comma terzo, è ridotto a giorni venti.
3. Sono comunque ammessi tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche
della zona previsti dai piani di settore di cui al precedente art. 8,
sesto comma, lett. e), che il Consorzio e gli enti consorziati, sentito
il Consorzio, ritengono necessari per l'attuazione degli scopi del piano,
ivi compresi, interventi per la formazione di percorsi con particolare
attenzione a nonrecare pregiudizio all'attività agricola.
4. La disciplina di impianti tecnologici, cimiteri, edificati con destinazioni
extra agricole, attrezzature private e pubbliche sportive e per il tempo
libero, compresi nella zona, è riservata alla pianificazione comunale,
secondo i seguenti criteri:
a) sono ammessi soltanto interventi finalizzati alla manutenzione, all'integrazione,
all'ampliamento, che non modifichino sostanzialmente le caratteristiche
dell'esistente;
b) ogni intervento deve essere finalizzato al miglioramento dell'inserimento
ambientale dell'impianto o costruzione, anche per la parte già
esistente, curando in particolare l'arredo a verde degli spazi aperti
pertinenziali. Fino all'approvazione della variante di adeguamento dello
strumento urbanistico di cui all'art. 4, negli insediamenti disciplinati
dal presente comma sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria e per gli edifici e impianti pubblici, integrazioni e
ampliamenti, mediante progetti di intervento esecutivo, formati in osservanza
dei suddetti criteri dall'ente competente, sentito il Consorzio.
5. Nell'esercizio dell'agricoltura, si osservano le norme di settore,
di cui ai successivi artt. 41, 42 e 43. Ledificazione al servizio dell'agricoltura
è ammessa per i soggetti e secondo le procedure di cui alla L.R.
7 giugno 1980, n. 43, nell'osservanza delle norme del successivo art.
44. è ammessa la ristrutturazione dei volumi esistenti, ai fini
del riuso per destinazioni extra agricole, secondo le disposizioni e le
procedure di cui all'art. stesso.
6. Le recinzioni sono ammesso soltanto per esigenze di tutela di aree
edificate e impianti e relative pertinenze, nonché per le attività
ortoflorivivaistiche e di allevamento. Recinzioni temporanee sono ammesse
per la protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento,
o di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione
per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica
incolumità.
7. Il piano di settore di cui all'art. 8, sesto comma, lett. e) individua
le aree in cui i comuni possono prevedere impianti tecnologici pubblici
ed attrezzature sportive per il tempo libero, fatti salvi, comunque, i
criteri di cui all'art. 1, secondo comma, L.R. 7 giugno 1980, n. 93.
8. L'esercizio dell'agricoltura e ogni altro intervento nella subzona
Gerra d'Adda sono subordinati alle disposizioni del presente articolo,
con esclusione del comma precedente e con le ulteriori limitazioni espressamente
previste dalle norme di settore, artt. 41, 42 e 43.
9. Nelle subzone di rispetto paesistico ambientale e paesistico monumentale
si applicano, oltre alle norme di zona, le seguenti disposizioni comuni:
a) non è consentita alcuna nuova edificazione anche con destinazione
agricola; la superficie è comunque computabile ai sensi dell'art.
2, quarto comma, della L.R. 7 giugno 1980, n. 93;
b) non è consentità l'attività ortoflorovivaistica
e, comunque, è vietata la posa di serre o coperture, anche se provvisorie;
c) è vietato alterare, modificare, distruggere elementi orografici
e morfologici del terreno e in particolare la rete irrigua e il relativo
equipaggiamento arboreo;
d) non è ammesso l'allargamento, né l'asfaltatura di strade campestri,
anche se soggette a servitù d'uso pubblico;
e) ogni modificazione ammessa, fatte salve le norme pratiche agricole,
anche se meramente estetica, è soggetta ad autorizzazione ai sensi
dell'art. 7, L. 29 giugno 1939, n. 1497;
f) in dette subzone è comunque ammesso l'ampliamento di impianti
sportivi pubblici purché non prevedano alcuna nuova edificazione e a condizione
che il progetto sia approvato dal consorzio. Nella subzona di rispetto
paesistico monumentale è vietato altresì l'impianto di pioppeti
ed altre colture arboree a rapido accrescimento, nonché qualsiasi modificazione
ai coni visuali dei monumenti protetti.
10. La subzona di recupero è soggetta a intervento convenzionato
o d'iniziativa pubblica, da attuarsi quest'ultimo mediante occupazione
temporanea, diretto al ripristino dell'uso agricolo o forestale del suolo
degradato, nel rispetto delle esigenze paesistiche e ambientali del parco.
Per la subzona di riqualificazione del paesaggio agrario si osservano
le disposizioni del successivo art. 40.
Articolo 28 (Zona ad attrezzature
per il pubblico)
1. Le zone ad attrezzature per il pubblico si distinguono in estensiva
ed intensiva in riferimento agli indici di edificabilità e agli
standards urbanistici. Sono destinate al verde attrezzato, pubblico o
privato di interesse pubblico di livello consortile, in funzione ricreativa,
educativa e sociale. Sono ammesse le attrezzature per la ricreazione,
lo svago, il tempo libero, lo sport, l'educazione, la cultura, lo spettacolo
all'aperto. Sono altresì ammesse, in quanto complementari ad altre
destinazioni, attrezzature per la ristorazione, la residenza del personale
di custodia o addetto al funzionamento degli impianti e i parcheggi, i
quali ultimi devono avere i requisiti di cui all'art. 48. è consentito,
fino all'attuazione del piano, l'esercizio dell'agricoltura, secondo le
isposizioni del Titolo 4, comunque con esclusione di qualsiasi nuova edificazione.
2. Le attività di autocross, motocross, tiro al piattello sono
vietate; zone di addestramento cani con abbattimento di selvaggina sono
ammesse solo in aree comprese nella zona eventualmente individuate a tal
fine dal piano di settore. Le attrezzature esistenti, sono mantenute fino
all'approvazione del piano di settore.
3. Nella zona estensiva gli interventi ammessi devono essere effettuatu
nel rispetto dei seguenti indici di edificabilità:
St (superficie territoriale): pari all'area di intervento;
Sf (superficie fondiaria massima utilizzabile per attrezzature,
edifici e impianti): 50% St;
Sc (superficie massima per attrezzature, edifici o impianti coperti
in forma permanente): 10% Sf;
H (altezza massima degli edifici): 2 piani e comunque non oltre
8 metri fuori terra.
Sono garantiti inoltre, i seguenti standards naturalistici, tra loro in
tutto o in parte cumulabili:
VP (superficie minima a verde permeabile o specchi d'acqua): 60%
St;
VB (superficie minima non attrezzata a verde od a vegetazione acquatica
emergente): 20% St.
Nella zona intensiva si applicano i medesimi indici e standards con le
seguenti modificazioni:
quanto agli indici, il valore Sf è uguale a St;
quanto agli standards, il valore VP è diminuito al 30% e
VB al 10%.
4. I suddetti indici standards si intendono osservati anche nel caso in
cui gli standards naturalistici siao in tutto o in parte ceduti, in base
a convenzione, al Consorzio, che ne assume la manutenzione.
5. La progettazione degli interventi, salvo diversa disposizione del piano
di settore, deve essere estesa all'intero comparto di piano. Gli interventi
possono essere suddivisi in lotti funzionali autonomi, aventi superficie
minima non inferiore a mq. 10.000, salvo minore dimensione dell'intero
comparto di piano. Ove non sia diversamente previsto dal piano di settore,
l'intervento è soggetto a convenzione con il Consorzio; alla convenzione
è allegato il progetto dell'intervento.
6. Nella progettazione, esecuzione e gestione delle attrezzature si osservano
le seguenti prescrizioni:
a) i complessi boscati naturali o artificiali e le piante isolate restano
soggetti alle norme sulla tutela della vegetazione di cui all'art. 34;
l'abbattimento di piante isolate è ammesso solo ove risulti indispensabile
alla realizzazione del progetto; l'impianto del bosco è effettuato
con vegetazione autoctona mista arborea ed arbustiva;
b) le zone umide anche di origine artificiale restano soggette alla tutela
dell'art. 33; per gli specchi d'acqua artificiali di cui è ammessa
l'attrezzatura ad uso del pubblico, salvo diverse disposizioni di piano
di settore:
il fondale è sagomato in modo che una fascia della larghezza
media non inferiore a metri 3, lungo almeno la metà delle sponde,
abbi profondità non superiore a metri 1 per impianto di vegetazione
autoctona acquatica emergente: è consentita l'apertura di strisce
o corridoi nella vegetazione per gli usi del pubblico;
una quota continua, di almeno il 20% del totale delle sponde, sistemata
come sopra, deve restare inaccessibile al pubblico; è vietata l'asportazione
della vegetazione, salvo lo sfalcio secondo le prescrizioni del successivo
art. 33;
le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico od altre
esigenze progettuali, debbono essere piantumate con vegetazione autoctona;
è comunque vietata la navigazione a motore;
c) è ammessa la recinzione dell'intero dello spazio attrezzato,
comprese le pertinenze e gli standards naturalistici;
d) i regolamenti d'uso disciplinano l'accesso del pubblico e dettano le
norme di comportamento da osservarsi a tutela dell'ambiente.
7. Nella subzona naturalistica non sono ammessi interventi comportanti
danneggiamento della vegetazione naturale e delle zone umide, alle quali
si applicano le norme di settore e in particolare gli artt. 33, 34 e 35.
Non sono ammesse opere edilizie, sbancamenti livellamenti, apertura di
cave o discariche, esercizio dell'agricoltura in qualsiasi forma. è
consentita la formazione di percorsi attrezzati, nel rispetto della vegetazione
delle zone umide, nei limiti stabiliti dal progetto. Le aree comprese
nella subzona sono computabili come standards naturalistici ai sensi del
precedente terzo comma.
8. La subzona di recupero indica aree di intervento prioritario, ai sensi
dei commi precedenti.
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