Articolo 25 (Zona ambienti naturali)

1. Le aree comprese nella zona sono destinate alla conservazione e al potenziamento delle risorse vegetazionali ed ambientali naturali, anche di zona umida. Gli interventi debbono tendere al riequilibrio ecologico dell'asta fluviale, anche per finalità di consolidamento idrogeologico e di miglioramento del paesaggio.
2. La tutela della vegetazione e delle aree di rinnovamento spontanea e la gestione delle zone umide sono disciplinate dalle norme di settore, in particolare ai sensi dei successivi artt. 33, 34 e 35.
3. è consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa. Previa autorizzazione del Consorzio, è ammessa l'organizzazione di manifestazioni, anche di carattere sportivo agonistico, con esclusione di quelle motoristiche.
4. Sono consentiti comunque tutti gli interventi che il Consorzio e gli enti consorziati, sentito il Consorzio, ritengono necessari per l'attuazione degli scopi del piano, per le finalità di miglior tutela ambientale, per la ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, della flora e della fauna, nonché per la fruizione pubblica di cui al comma precedente, ivi compresa in particolare la formazione di percorsi.
5. Non sono ammesse attività antropiche comportanti danneggiamento della vegetazione naturale e delle zone umide, quali opere edilizie, sbancamenti livellamenti, coltivazione di cave, attivazione di discariche. L'esercizio dell'agricoltura in qualsiasi forma non è consentito; le aree a pioppeto e altre colture arboree a rapido accrescimento, dopo il taglio a maturazione, sono recuperate a destinazioni compatibili ai sensi del comma successivo. Possono essere realizzate previo parere del Consorzio solo recinzioni temporanee ed aventi finalità di protezione ambientale o di sicurezza pubblica.
6. I progetti di ricostituzione o di recupero ambientale sono effettuati mediante il reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva autoctona, nel rispetto delle zone umide. Previa autorizzazione del Consorzio, sono ammesse anche destinazioni naturalistiche differenti atte ad incrementare la varietà ambientale, purché non comportino il livellamento del terreno, restando comunque escluso il nuovo impianto; per il reimpianto di colture arboree a rapido accrescimento si osservano le disposizioni di cui al successivo art. 43, primo comma.
7. La subzona di recupero naturalistico costituisce area di prioritario intervento di ricostituzione ambientale. Sono ammessi i soli interventi ai sensi del comma precedente, per la ricostituzione ambientale e di recupero delle condizioni di equilibrio naturale.

 

Articolo 27 (Zona agricola del parco)

1. La zona è destinata all'esercizio dell'agricoltura. è consentita la conservazione e l'ampliamento delle strutture, attrezzature e impianti extra agricoli esistenti, nonché l'insediamento di nuove strutture in funzioni tecnologica, o sportiva o ricreativa.
2. L'equipaggiamento naturale e paesistico della zona deve essere conservato, per quanto esistente, e gradualmente ricostituito, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 40. La ricostruzione dell'equipaggiamento naturale è sottoposta alle disposizioni di cui al successivo art. 34. è vietato, altresì, alterare orografici e morfologici del terreno ed effettuare, senza parere del Consorzio, sbancamenti, spianamenti bonifiche o simili; i livellamenti sono soggetti a denuncia, per la quale il termine di cui al precedente art. 13, comma terzo, è ridotto a giorni venti.
3. Sono comunque ammessi tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche della zona previsti dai piani di settore di cui al precedente art. 8, sesto comma, lett. e), che il Consorzio e gli enti consorziati, sentito il Consorzio, ritengono necessari per l'attuazione degli scopi del piano, ivi compresi, interventi per la formazione di percorsi con particolare attenzione a nonrecare pregiudizio all'attività agricola.
4. La disciplina di impianti tecnologici, cimiteri, edificati con destinazioni extra agricole, attrezzature private e pubbliche sportive e per il tempo libero, compresi nella zona, è riservata alla pianificazione comunale, secondo i seguenti criteri:
a) sono ammessi soltanto interventi finalizzati alla manutenzione, all'integrazione, all'ampliamento, che non modifichino sostanzialmente le caratteristiche dell'esistente;
b) ogni intervento deve essere finalizzato al miglioramento dell'inserimento ambientale dell'impianto o costruzione, anche per la parte già esistente, curando in particolare l'arredo a verde degli spazi aperti pertinenziali. Fino all'approvazione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico di cui all'art. 4, negli insediamenti disciplinati dal presente comma sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per gli edifici e impianti pubblici, integrazioni e ampliamenti, mediante progetti di intervento esecutivo, formati in osservanza dei suddetti criteri dall'ente competente, sentito il Consorzio.
5. Nell'esercizio dell'agricoltura, si osservano le norme di settore, di cui ai successivi artt. 41, 42 e 43. Ledificazione al servizio dell'agricoltura è ammessa per i soggetti e secondo le procedure di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 43, nell'osservanza delle norme del successivo art. 44. è ammessa la ristrutturazione dei volumi esistenti, ai fini del riuso per destinazioni extra agricole, secondo le disposizioni e le procedure di cui all'art. stesso.
6. Le recinzioni sono ammesso soltanto per esigenze di tutela di aree edificate e impianti e relative pertinenze, nonché per le attività ortoflorivivaistiche e di allevamento. Recinzioni temporanee sono ammesse per la protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità.
7. Il piano di settore di cui all'art. 8, sesto comma, lett. e) individua le aree in cui i comuni possono prevedere impianti tecnologici pubblici ed attrezzature sportive per il tempo libero, fatti salvi, comunque, i criteri di cui all'art. 1, secondo comma, L.R. 7 giugno 1980, n. 93.
8. L'esercizio dell'agricoltura e ogni altro intervento nella subzona Gerra d'Adda sono subordinati alle disposizioni del presente articolo, con esclusione del comma precedente e con le ulteriori limitazioni espressamente previste dalle norme di settore, artt. 41, 42 e 43.
9. Nelle subzone di rispetto paesistico ambientale e paesistico monumentale si applicano, oltre alle norme di zona, le seguenti disposizioni comuni:
a) non è consentita alcuna nuova edificazione anche con destinazione agricola; la superficie è comunque computabile ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della L.R. 7 giugno 1980, n. 93;
b) non è consentità l'attività ortoflorovivaistica e, comunque, è vietata la posa di serre o coperture, anche se provvisorie;
c) è vietato alterare, modificare, distruggere elementi orografici e morfologici del terreno e in particolare la rete irrigua e il relativo equipaggiamento arboreo;
d) non è ammesso l'allargamento, né l'asfaltatura di strade campestri, anche se soggette a servitù d'uso pubblico;
e) ogni modificazione ammessa, fatte salve le norme pratiche agricole, anche se meramente estetica, è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 7, L. 29 giugno 1939, n. 1497;
f) in dette subzone è comunque ammesso l'ampliamento di impianti sportivi pubblici purché non prevedano alcuna nuova edificazione e a condizione che il progetto sia approvato dal consorzio. Nella subzona di rispetto paesistico monumentale è vietato altresì l'impianto di pioppeti ed altre colture arboree a rapido accrescimento, nonché qualsiasi modificazione ai coni visuali dei monumenti protetti.
10. La subzona di recupero è soggetta a intervento convenzionato o d'iniziativa pubblica, da attuarsi quest'ultimo mediante occupazione temporanea, diretto al ripristino dell'uso agricolo o forestale del suolo degradato, nel rispetto delle esigenze paesistiche e ambientali del parco. Per la subzona di riqualificazione del paesaggio agrario si osservano le disposizioni del successivo art. 40.

 

Articolo 28 (Zona ad attrezzature per il pubblico)

1. Le zone ad attrezzature per il pubblico si distinguono in estensiva ed intensiva in riferimento agli indici di edificabilità e agli standards urbanistici. Sono destinate al verde attrezzato, pubblico o privato di interesse pubblico di livello consortile, in funzione ricreativa, educativa e sociale. Sono ammesse le attrezzature per la ricreazione, lo svago, il tempo libero, lo sport, l'educazione, la cultura, lo spettacolo all'aperto. Sono altresì ammesse, in quanto complementari ad altre destinazioni, attrezzature per la ristorazione, la residenza del personale di custodia o addetto al funzionamento degli impianti e i parcheggi, i quali ultimi devono avere i requisiti di cui all'art. 48. è consentito, fino all'attuazione del piano, l'esercizio dell'agricoltura, secondo le isposizioni del Titolo 4, comunque con esclusione di qualsiasi nuova edificazione.
2. Le attività di autocross, motocross, tiro al piattello sono vietate; zone di addestramento cani con abbattimento di selvaggina sono ammesse solo in aree comprese nella zona eventualmente individuate a tal fine dal piano di settore. Le attrezzature esistenti, sono mantenute fino all'approvazione del piano di settore.
3. Nella zona estensiva gli interventi ammessi devono essere effettuatu nel rispetto dei seguenti indici di edificabilità:
— St (superficie territoriale): pari all'area di intervento;
— Sf (superficie fondiaria massima utilizzabile per attrezzature, edifici e impianti): 50% St;
— Sc (superficie massima per attrezzature, edifici o impianti coperti in forma permanente): 10% Sf;
— H (altezza massima degli edifici): 2 piani e comunque non oltre 8 metri fuori terra.
Sono garantiti inoltre, i seguenti standards naturalistici, tra loro in tutto o in parte cumulabili:
— VP (superficie minima a verde permeabile o specchi d'acqua): 60% St;
— VB (superficie minima non attrezzata a verde od a vegetazione acquatica emergente): 20% St.
Nella zona intensiva si applicano i medesimi indici e standards con le seguenti modificazioni:
— quanto agli indici, il valore Sf è uguale a St;
— quanto agli standards, il valore VP è diminuito al 30% e VB al 10%.
4. I suddetti indici standards si intendono osservati anche nel caso in cui gli standards naturalistici siao in tutto o in parte ceduti, in base a convenzione, al Consorzio, che ne assume la manutenzione.
5. La progettazione degli interventi, salvo diversa disposizione del piano di settore, deve essere estesa all'intero comparto di piano. Gli interventi possono essere suddivisi in lotti funzionali autonomi, aventi superficie minima non inferiore a mq. 10.000, salvo minore dimensione dell'intero comparto di piano. Ove non sia diversamente previsto dal piano di settore, l'intervento è soggetto a convenzione con il Consorzio; alla convenzione è allegato il progetto dell'intervento.
6. Nella progettazione, esecuzione e gestione delle attrezzature si osservano le seguenti prescrizioni:
a) i complessi boscati naturali o artificiali e le piante isolate restano soggetti alle norme sulla tutela della vegetazione di cui all'art. 34; l'abbattimento di piante isolate è ammesso solo ove risulti indispensabile alla realizzazione del progetto; l'impianto del bosco è effettuato con vegetazione autoctona mista arborea ed arbustiva;
b) le zone umide anche di origine artificiale restano soggette alla tutela dell'art. 33; per gli specchi d'acqua artificiali di cui è ammessa l'attrezzatura ad uso del pubblico, salvo diverse disposizioni di piano di settore:
— il fondale è sagomato in modo che una fascia della larghezza media non inferiore a metri 3, lungo almeno la metà delle sponde, abbi profondità non superiore a metri 1 per impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente: è consentita l'apertura di strisce o corridoi nella vegetazione per gli usi del pubblico;
— una quota continua, di almeno il 20% del totale delle sponde, sistemata come sopra, deve restare inaccessibile al pubblico; è vietata l'asportazione della vegetazione, salvo lo sfalcio secondo le prescrizioni del successivo art. 33;
— le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico od altre esigenze progettuali, debbono essere piantumate con vegetazione autoctona;
— è comunque vietata la navigazione a motore;
c) è ammessa la recinzione dell'intero dello spazio attrezzato, comprese le pertinenze e gli standards naturalistici;
d) i regolamenti d'uso disciplinano l'accesso del pubblico e dettano le norme di comportamento da osservarsi a tutela dell'ambiente.
7. Nella subzona naturalistica non sono ammessi interventi comportanti danneggiamento della vegetazione naturale e delle zone umide, alle quali si applicano le norme di settore e in particolare gli artt. 33, 34 e 35. Non sono ammesse opere edilizie, sbancamenti livellamenti, apertura di cave o discariche, esercizio dell'agricoltura in qualsiasi forma. è consentita la formazione di percorsi attrezzati, nel rispetto della vegetazione delle zone umide, nei limiti stabiliti dal progetto. Le aree comprese nella subzona sono computabili come standards naturalistici ai sensi del precedente terzo comma.
8. La subzona di recupero indica aree di intervento prioritario, ai sensi dei commi precedenti.

torna a PIANO TERRITORIALE torna a PIANO TERRITORIALE