Articolo 26 (Zona golenale agricolo forestale)

1. La zona è destinata al consolidamento idrogeologico, al rimboschimento e alla graduale ricostituzione quantitativa e qualitativa dell'ambiente naturale e del paesaggio. Subordinatamente a tale finalità primaria, è consentito l'esercizio dell'agricoltura, secondo qualità e modalità compatibili con la fragilità idrogeologica della fascia di riserva fluviale (prima fascia), nonché della fruizione da parte del pubblico, a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa e delle attività agricole.
2. Il consolidamento idrogeologico e la tutela e ricostituzione dell'ecosistema ripariale sono effettuati dal proprietario, possessore o detentore mediante la conservazione della vegetazione esistente e l'impianto d'essenze autoctone miste arboree ed arbustive, in particolare nelle fasce laterali al fiume contrassegnate con apposito simbolo grafico; il consolidamento e la ricostituzione sono effettuati secondo quantità, criteri e modalità stabiliti dal piano di settore di cui all'art. 32, ovvero da convenzioni quadro o aziendali stipulate con il Consorzio. Fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nei suddetti provvedimenti attuattivi, entro cinque anni dall'approvazione del piano, ciscun proprietario o possessore provvede alla graduale ricostituzione ambientale minima delle fasce contrassegnate nella planimetria di piano con apposito simbolo grafico, con impianti misti arborei ed arbustivi di essenze locali non infestanti, aventi profondità media di almeno 15 metri lungo la sponda del fiume, con esclusione di spagge e di strade campestri a fiume; in difetto, alla scadenza, provvede in via sostitutiva il Consorzio, previa diffida, a spese degli inadempienti.
3. Si applicano le norme di settore sulla tutela della vedetazione e, in particolare, gli artt. 33 e 34, nelle aee in cui sia comunque presente vegetazione naturalmente o di rinnovazione spontanea e nelle aree assoggettate a rimboschimento. Nelle aree medesime non è consentito l'esercizio di attività agricola.
4. L'equipaggiamento naturale e paesistico della zona deve essere conservato, per quanto esistente, e gradualmente ricostituito, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 40. Senza autorizzazione, è vietato alterare o distruggere gli elemtni vegetazionali arborei o arbustivi: l'autorizzazione consortile è rilascaiata a condizione della sostituzione degli elementi eliminati, secondo le disposizione del successivo art. 34. è vietato altresì alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti, bonifiche o simili, nonché aprire o coltivare cave o attivare discariche, salvo il disposto degli artt. 52 e 57. I livellamenti sono soggetti a denunce del Consorzio.
5. Sono comunque ammessi tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche della zona che il Consorzio e gli enti consorziati sentito il Consorzio, ritengono necessari per l'attuazione degli scopi del piano, o per finalità di tuttela e fruizione ambientale e paesistica, ivi compresi, in particolare, gli interventi per la formazione di percorsi.
6. Nell'esercizio dell'agricoltura si osservano le norme di settore, di cui successivi artt. 41, 42 e 43. Non sono ammessi nuovi insediamenti ortoflorovivaistici; per gli insediamenti esistenti alla data di adozione del piano, e ammesso l'ampliamento, previa comunicazione al Consorzio, fino al 5% della superficie aziendale e comunque non oltre il raddoppio dell'esistente della data di adozione del piano: il divieto e le limitazioni suddette non si applicano alla produzione di essenze autoctone arboree ed arbustive, né alle colture orticole a pieno campo che non richiedano serre o coperture anche provvisorie.
7. Non è consentita nuova edificazione. Negli insediamenti rurali esistenti alla data di adozione del piano sono ammessi gli interventi di:
a) recupero dell'esistente con il mantenimento della destinazione agricola e zootecnica, ovvero per uso agrituristico;
b) nuova costruzione in aggiunta all'insediamento edificato esistente, con destinazione agricola;
c) ristrutturazione dei volumi esistenti, ai fini del riuso per destinazioni extraagricole, secondo i criteri, le disposizioni e le procedure di cui al successivo art. 44.
Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) la concessione edilizia può essere rilasciata soltanto ai soggetti e secondo le procedure e gli indici di edificabilità, di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 93, nell'osservanza, altresì, delle norme del successivo art. 44. Gli interventi sessi, ove destinati ad attività ortoflorovivaistiche, allevamenti zootecnici, o lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, sono ammessi nei limiti in cui l'attività stessa è consentita nella zona.
8. Le aree delle aziende agricole comprese nella zona sono computabili ai sensi dell'art. 2, quarto comma, legge regionale 7 giugno 1980, n. 93, per l'edificazione in altre fasce territoriali del parco o fuori dai suoi confini.
9. Le recinzioni sono ammesse soltanto per esigenze di tutela di aree edificate e relative pertinenze, nonché per le attività ortoflorovivaistiche. Recinzioni temporanee sono ammesse per il pascolo semibrado bovino ed equino, ovvero per la protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità.
10. Gli interventi nella subzona Gera d'Adda compresa in fascia di riserva fluviale (prima fascia) sono subordinati alle disposizioni del presente articolo, con le limitazioni ulteriori stabilite per la subzona stessa dalle norme di settore, di cui ai successivi artt. 41, 42 e 43.
11. Gli interventi nella subzona di rispetto paesistico monumentale, sono subordinati alle medesime disposizioni del presente articolo, con le limitazioni ulteriori stabilite al comma nono del successivo art. 27.

 

Articolo 27 (Zona agricola del parco)

1. La zona è destinata all'esercizio dell'agricoltura. è consentita la conservazione e l'ampliamento delle strutture, attrezzature e impianti extra agricoli esistenti, nonché l'insediamento di nuove strutture in funzioni tecnologica, o sportiva o ricreativa.
2. L'equipaggiamento naturale e paesistico della zona deve essere conservato, per quanto esistente, e gradualmente ricostituito, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 40. La ricostruzione dell'equipaggiamento naturale è sottoposta alle disposizioni di cui al successivo art. 34. è vietato, altresì, alterare orografici e morfologici del terreno ed effettuare, senza parere del Consorzio, sbancamenti, spianamenti bonifiche o simili; i livellamenti sono soggetti a denuncia, per la quale il termine di cui al precedente art. 13, comma terzo, è ridotto a giorni venti.
3. Sono comunque ammessi tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche della zona previsti dai piani di settore di cui al precedente art. 8, sesto comma, lett. e), che il Consorzio e gli enti consorziati, sentito il Consorzio, ritengono necessari per l'attuazione degli scopi del piano, ivi compresi, interventi per la formazione di percorsi con particolare attenzione a nonrecare pregiudizio all'attività agricola.
4. La disciplina di impianti tecnologici, cimiteri, edificati con destinazioni extra agricole, attrezzature private e pubbliche sportive e per il tempo libero, compresi nella zona, è riservata alla pianificazione comunale, secondo i seguenti criteri:
a) sono ammessi soltanto interventi finalizzati alla manutenzione, all'integrazione, all'ampliamento, che non modifichino sostanzialmente le caratteristiche dell'esistente;
b) ogni intervento deve essere finalizzato al miglioramento dell'inserimento ambientale dell'impianto o costruzione, anche per la parte già esistente, curando in particolare l'arredo a verde degli spazi aperti pertinenziali. Fino all'approvazione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico di cui all'art. 4, negli insediamenti disciplinati dal presente comma sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per gli edifici e impianti pubblici, integrazioni e ampliamenti, mediante progetti di intervento esecutivo, formati in osservanza dei suddetti criteri dall'ente competente, sentito il Consorzio.
5. Nell'esercizio dell'agricoltura, si osservano le norme di settore, di cui ai successivi artt. 41, 42 e 43. Ledificazione al servizio dell'agricoltura è ammessa per i soggetti e secondo le procedure di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 43, nell'osservanza delle norme del successivo art. 44. è ammessa la ristrutturazione dei volumi esistenti, ai fini del riuso per destinazioni extra agricole, secondo le disposizioni e le procedure di cui all'art. stesso.
6. Le recinzioni sono ammesso soltanto per esigenze di tutela di aree edificate e impianti e relative pertinenze, nonché per le attività ortoflorivivaistiche e di allevamento. Recinzioni temporanee sono ammesse per la protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità.
7. Il piano di settore di cui all'art. 8, sesto comma, lett. e) individua le aree in cui i comuni possono prevedere impianti tecnologici pubblici ed attrezzature sportive per il tempo libero, fatti salvi, comunque, i criteri di cui all'art. 1, secondo comma, L.R. 7 giugno 1980, n. 93.
8. L'esercizio dell'agricoltura e ogni altro intervento nella subzona Gerra d'Adda sono subordinati alle disposizioni del presente articolo, con esclusione del comma precedente e con le ulteriori limitazioni espressamente previste dalle norme di settore, artt. 41, 42 e 43.
9. Nelle subzone di rispetto paesistico ambientale e paesistico monumentale si applicano, oltre alle norme di zona, le seguenti disposizioni comuni:
a) non è consentita alcuna nuova edificazione anche con destinazione agricola; la superficie è comunque computabile ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della L.R. 7 giugno 1980, n. 93;
b) non è consentità l'attività ortoflorovivaistica e, comunque, è vietata la posa di serre o coperture, anche se provvisorie;
c) è vietato alterare, modificare, distruggere elementi orografici e morfologici del terreno e in particolare la rete irrigua e il relativo equipaggiamento arboreo;
d) non è ammesso l'allargamento, né l'asfaltatura di strade campestri, anche se soggette a servitù d'uso pubblico;
e) ogni modificazione ammessa, fatte salve le norme pratiche agricole, anche se meramente estetica, è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 7, L. 29 giugno 1939, n. 1497;
f) in dette subzone è comunque ammesso l'ampliamento di impianti sportivi pubblici purché non prevedano alcuna nuova edificazione e a condizione che il progetto sia approvato dal consorzio. Nella subzona di rispetto paesistico monumentale è vietato altresì l'impianto di pioppeti ed altre colture arboree a rapido accrescimento, nonché qualsiasi modificazione ai coni visuali dei monumenti protetti.
10. La subzona di recupero è soggetta a intervento convenzionato o d'iniziativa pubblica, da attuarsi quest'ultimo mediante occupazione temporanea, diretto al ripristino dell'uso agricolo o forestale del suolo degradato, nel rispetto delle esigenze paesistiche e ambientali del parco. Per la subzona di riqualificazione del paesaggio agrario si osservano le disposizioni del successivo art. 40.

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