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Articolo
27 (Zona agricola del parco)
1. La zona è destinata all'esercizio dell'agricoltura. è
consentita la conservazione e l'ampliamento delle strutture, attrezzature
e impianti extra agricoli esistenti, nonché l'insediamento di nuove strutture
in funzioni tecnologica, o sportiva o ricreativa.
2. L'equipaggiamento naturale e paesistico della zona deve essere conservato,
per quanto esistente, e gradualmente ricostituito, secondo le disposizioni
di cui al successivo art. 40. La ricostruzione dell'equipaggiamento naturale
è sottoposta alle disposizioni di cui al successivo art. 34. è
vietato, altresì, alterare orografici e morfologici del terreno
ed effettuare, senza parere del Consorzio, sbancamenti, spianamenti bonifiche
o simili; i livellamenti sono soggetti a denuncia, per la quale il termine
di cui al precedente art. 13, comma terzo, è ridotto a giorni venti.
3. Sono comunque ammessi tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche
della zona previsti dai piani di settore di cui al precedente art. 8,
sesto comma, lett. e), che il Consorzio e gli enti consorziati, sentito
il Consorzio, ritengono necessari per l'attuazione degli scopi del piano,
ivi compresi, interventi per la formazione di percorsi con particolare
attenzione a nonrecare pregiudizio all'attività agricola.
4. La disciplina di impianti tecnologici, cimiteri, edificati con destinazioni
extra agricole, attrezzature private e pubbliche sportive e per il tempo
libero, compresi nella zona, è riservata alla pianificazione comunale,
secondo i seguenti criteri:
a) sono ammessi soltanto interventi finalizzati alla manutenzione, all'integrazione,
all'ampliamento, che non modifichino sostanzialmente le caratteristiche
dell'esistente;
b) ogni intervento deve essere finalizzato al miglioramento dell'inserimento
ambientale dell'impianto o costruzione, anche per la parte già
esistente, curando in particolare l'arredo a verde degli spazi aperti
pertinenziali. Fino all'approvazione della variante di adeguamento dello
strumento urbanistico di cui all'art. 4, negli insediamenti disciplinati
dal presente comma sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria e per gli edifici e impianti pubblici, integrazioni e
ampliamenti, mediante progetti di intervento esecutivo, formati in osservanza
dei suddetti criteri dall'ente competente, sentito il Consorzio.
5. Nell'esercizio dell'agricoltura, si osservano le norme di settore,
di cui ai successivi artt. 41, 42 e 43. Ledificazione al servizio dell'agricoltura
è ammessa per i soggetti e secondo le procedure di cui alla L.R.
7 giugno 1980, n. 43, nell'osservanza delle norme del successivo art.
44. è ammessa la ristrutturazione dei volumi esistenti, ai fini
del riuso per destinazioni extra agricole, secondo le disposizioni e le
procedure di cui all'art. stesso.
6. Le recinzioni sono ammesso soltanto per esigenze di tutela di aree
edificate e impianti e relative pertinenze, nonché per le attività
ortoflorivivaistiche e di allevamento. Recinzioni temporanee sono ammesse
per la protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento,
o di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione
per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica
incolumità.
7. Il piano di settore di cui all'art. 8, sesto comma, lett. e) individua
le aree in cui i comuni possono prevedere impianti tecnologici pubblici
ed attrezzature sportive per il tempo libero, fatti salvi, comunque, i
criteri di cui all'art. 1, secondo comma, L.R. 7 giugno 1980, n. 93.
8. L'esercizio dell'agricoltura e ogni altro intervento nella subzona
Gerra d'Adda sono subordinati alle disposizioni del presente articolo,
con esclusione del comma precedente e con le ulteriori limitazioni espressamente
previste dalle norme di settore, artt. 41, 42 e 43.
9. Nelle subzone di rispetto paesistico ambientale e paesistico monumentale
si applicano, oltre alle norme di zona, le seguenti disposizioni comuni:
a) non è consentita alcuna nuova edificazione anche con destinazione
agricola; la superficie è comunque computabile ai sensi dell'art.
2, quarto comma, della L.R. 7 giugno 1980, n. 93;
b) non è consentità l'attività ortoflorovivaistica
e, comunque, è vietata la posa di serre o coperture, anche se provvisorie;
c) è vietato alterare, modificare, distruggere elementi orografici
e morfologici del terreno e in particolare la rete irrigua e il relativo
equipaggiamento arboreo;
d) non è ammesso l'allargamento, né l'asfaltatura di strade campestri,
anche se soggette a servitù d'uso pubblico;
e) ogni modificazione ammessa, fatte salve le norme pratiche agricole,
anche se meramente estetica, è soggetta ad autorizzazione ai sensi
dell'art. 7, L. 29 giugno 1939, n. 1497;
f) in dette subzone è comunque ammesso l'ampliamento di impianti
sportivi pubblici purché non prevedano alcuna nuova edificazione e a condizione
che il progetto sia approvato dal consorzio. Nella subzona di rispetto
paesistico monumentale è vietato altresì l'impianto di pioppeti
ed altre colture arboree a rapido accrescimento, nonché qualsiasi modificazione
ai coni visuali dei monumenti protetti.
10. La subzona di recupero è soggetta a intervento convenzionato
o d'iniziativa pubblica, da attuarsi quest'ultimo mediante occupazione
temporanea, diretto al ripristino dell'uso agricolo o forestale del suolo
degradato, nel rispetto delle esigenze paesistiche e ambientali del parco.
Per la subzona di riqualificazione del paesaggio agrario si osservano
le disposizioni del successivo art. 40.
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