Articolo 28 (Zona ad attrezzature per il pubblico)

1. Le zone ad attrezzature per il pubblico si distinguono in estensiva ed intensiva in riferimento agli indici di edificabilità e agli standards urbanistici. Sono destinate al verde attrezzato, pubblico o privato di interesse pubblico di livello consortile, in funzione ricreativa, educativa e sociale. Sono ammesse le attrezzature per la ricreazione, lo svago, il tempo libero, lo sport, l'educazione, la cultura, lo spettacolo all'aperto. Sono altresì ammesse, in quanto complementari ad altre destinazioni, attrezzature per la ristorazione, la residenza del personale di custodia o addetto al funzionamento degli impianti e i parcheggi, i quali ultimi devono avere i requisiti di cui all'art. 48. è consentito, fino all'attuazione del piano, l'esercizio dell'agricoltura, secondo le isposizioni del Titolo 4, comunque con esclusione di qualsiasi nuova edificazione.
2. Le attività di autocross, motocross, tiro al piattello sono vietate; zone di addestramento cani con abbattimento di selvaggina sono ammesse solo in aree comprese nella zona eventualmente individuate a tal fine dal piano di settore. Le attrezzature esistenti, sono mantenute fino all'approvazione del piano di settore.
3. Nella zona estensiva gli interventi ammessi devono essere effettuatu nel rispetto dei seguenti indici di edificabilità:
— St (superficie territoriale): pari all'area di intervento;
— Sf (superficie fondiaria massima utilizzabile per attrezzature, edifici e impianti): 50% St;
— Sc (superficie massima per attrezzature, edifici o impianti coperti in forma permanente): 10% Sf;
— H (altezza massima degli edifici): 2 piani e comunque non oltre 8 metri fuori terra.
Sono garantiti inoltre, i seguenti standards naturalistici, tra loro in tutto o in parte cumulabili:
— VP (superficie minima a verde permeabile o specchi d'acqua): 60% St;
— VB (superficie minima non attrezzata a verde od a vegetazione acquatica emergente): 20% St.
Nella zona intensiva si applicano i medesimi indici e standards con le seguenti modificazioni:
— quanto agli indici, il valore Sf è uguale a St;
— quanto agli standards, il valore VP è diminuito al 30% e VB al 10%.
4. I suddetti indici standards si intendono osservati anche nel caso in cui gli standards naturalistici siao in tutto o in parte ceduti, in base a convenzione, al Consorzio, che ne assume la manutenzione.
5. La progettazione degli interventi, salvo diversa disposizione del piano di settore, deve essere estesa all'intero comparto di piano. Gli interventi possono essere suddivisi in lotti funzionali autonomi, aventi superficie minima non inferiore a mq. 10.000, salvo minore dimensione dell'intero comparto di piano. Ove non sia diversamente previsto dal piano di settore, l'intervento è soggetto a convenzione con il Consorzio; alla convenzione è allegato il progetto dell'intervento.
6. Nella progettazione, esecuzione e gestione delle attrezzature si osservano le seguenti prescrizioni:
a) i complessi boscati naturali o artificiali e le piante isolate restano soggetti alle norme sulla tutela della vegetazione di cui all'art. 34; l'abbattimento di piante isolate è ammesso solo ove risulti indispensabile alla realizzazione del progetto; l'impianto del bosco è effettuato con vegetazione autoctona mista arborea ed arbustiva;
b) le zone umide anche di origine artificiale restano soggette alla tutela dell'art. 33; per gli specchi d'acqua artificiali di cui è ammessa l'attrezzatura ad uso del pubblico, salvo diverse disposizioni di piano di settore:
— il fondale è sagomato in modo che una fascia della larghezza media non inferiore a metri 3, lungo almeno la metà delle sponde, abbi profondità non superiore a metri 1 per impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente: è consentita l'apertura di strisce o corridoi nella vegetazione per gli usi del pubblico;
— una quota continua, di almeno il 20% del totale delle sponde, sistemata come sopra, deve restare inaccessibile al pubblico; è vietata l'asportazione della vegetazione, salvo lo sfalcio secondo le prescrizioni del successivo art. 33;
— le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico od altre esigenze progettuali, debbono essere piantumate con vegetazione autoctona;
— è comunque vietata la navigazione a motore;
c) è ammessa la recinzione dell'intero dello spazio attrezzato, comprese le pertinenze e gli standards naturalistici;
d) i regolamenti d'uso disciplinano l'accesso del pubblico e dettano le norme di comportamento da osservarsi a tutela dell'ambiente.
7. Nella subzona naturalistica non sono ammessi interventi comportanti danneggiamento della vegetazione naturale e delle zone umide, alle quali si applicano le norme di settore e in particolare gli artt. 33, 34 e 35. Non sono ammesse opere edilizie, sbancamenti livellamenti, apertura di cave o discariche, esercizio dell'agricoltura in qualsiasi forma. è consentita la formazione di percorsi attrezzati, nel rispetto della vegetazione delle zone umide, nei limiti stabiliti dal progetto. Le aree comprese nella subzona sono computabili come standards naturalistici ai sensi del precedente terzo comma.
8. La subzona di recupero indica aree di intervento prioritario, ai sensi dei commi precedenti.

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