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Articolo
29 (Zona di interesse monumentale e edifici monumentali)
1. La zona comprende e sottopone a speciale tutela storico-ambientale
gli edifici vincolatiai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, nonché
gli immobili, le aree, il verde di particolare interesse architettonico,
storico e ambientale per il parco, individuati nelle planimetrie di piano
e nelle schede allegate alle presenti norme. Compatibilmente con le esigenze
di tutela, gli immobili e le aree sono valorizzati in funzione sociale
ed è favorita l'accessibilità pubblica. Per gli immobili
vincolati restano ferme le concorrenti competenze degli organi dello Stato.
2. Gli immobili di cui al comma precedente debbono essere mantenuti dal
proprietario o possessore nel miglior stato di conservazione. Il Consorzio
ha facoltà di concedere contributi per promuovere la conservazione
stessa, fatti salvi i poteri delle altre pubbliche autorità competenti
in materia.
3. I proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo degli immobili
ubicati nella presente zona hanno l'obbligo di sotoporre al parere del
Consorzio i progetti delle opere che intendono eseguire. Restano ferme,
per gli immobili vincolati ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, le
competenze degli organi dello Stato.
4. Salvo quantoprevisto al terzo comma, è riservata alla pianificazione
comunale la determinazione degli interventi ammessi e delle destinazioni
d'uso compatibili, secondo i seguenti criteri:
a) devono essere in ogni caso ammessi gli interventi necessari alla migliore
conservazione dell'immobile;
b) è consentita la ristrutturazione edilizia, sottoponendola ove
ritenuto opportuno a piano di recupero;
c) è comunque vietata l'integrale demolizione; l'aggiunta di volumi
è consentita soltanto ove non comporti pregiudizio all'integrità
storico-ambientale dell'immobile;
d) nella determinazione degli usi compatibili debbono escludersi le destinazioni
che pregiudichino il carattere storico-ambientale o la conservazione e
l'integrità dell'immobile.
Fino all'approvazione della variante di adeguamento della pianificazione
comunale, le concessioni e autorizzazioni edilizie sono rilasciate in
conformità ai criteri sopra indicati e nel rispetto del comma successivo,
previo parere favorevole del Consorzio.
5. Nella esecuzione degli interventi si osservano, altresì, le
seguenti norme di tutela, comunque prevalenti sulla pianificazione comunale:
a) ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici
degli edifici e dell'ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni
tipologiche e morfologiche e dei materiali da costruzione, sia nella progettazione
ed utilizzazione negli spazi aperti;
b) i giardini e gli spazi aperti sono tutelati sotto il profilo del disegno
architettonico, degli elementi di arredo e delle essenze; per la tutela
della vegetazione si osservano le norme del successivo art. 34;
c) non è consentito l'uso degli spazi aperti per deposito di materiale,
ove comporti degrado ambientale; può essere consentita la creazione
di modeste attrezzature da gioco e da giardino, che non mutino il carattere
degli spazi aperti in cui si inseriscono;
d) agli interventi sugli immobili di carattere rurale, compresi nella
zona, si applicano altresì le norme di tutela pesistica, stabilite
al successivo art. 44, quinto comma.
6. Le norme del presente articolo si applicano anche agli edifici monumentali
e manufatti idraulici di particolare interesse storico ambientale, individuate
con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano.
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