Articolo 29 (Zona di interesse monumentale e edifici monumentali)

1. La zona comprende e sottopone a speciale tutela storico-ambientale gli edifici vincolatiai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, nonché gli immobili, le aree, il verde di particolare interesse architettonico, storico e ambientale per il parco, individuati nelle planimetrie di piano e nelle schede allegate alle presenti norme. Compatibilmente con le esigenze di tutela, gli immobili e le aree sono valorizzati in funzione sociale ed è favorita l'accessibilità pubblica. Per gli immobili vincolati restano ferme le concorrenti competenze degli organi dello Stato.
2. Gli immobili di cui al comma precedente debbono essere mantenuti dal proprietario o possessore nel miglior stato di conservazione. Il Consorzio ha facoltà di concedere contributi per promuovere la conservazione stessa, fatti salvi i poteri delle altre pubbliche autorità competenti in materia.
3. I proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo degli immobili ubicati nella presente zona hanno l'obbligo di sotoporre al parere del Consorzio i progetti delle opere che intendono eseguire. Restano ferme, per gli immobili vincolati ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, le competenze degli organi dello Stato.
4. Salvo quantoprevisto al terzo comma, è riservata alla pianificazione comunale la determinazione degli interventi ammessi e delle destinazioni d'uso compatibili, secondo i seguenti criteri:
a) devono essere in ogni caso ammessi gli interventi necessari alla migliore conservazione dell'immobile;
b) è consentita la ristrutturazione edilizia, sottoponendola ove ritenuto opportuno a piano di recupero;
c) è comunque vietata l'integrale demolizione; l'aggiunta di volumi è consentita soltanto ove non comporti pregiudizio all'integrità storico-ambientale dell'immobile;
d) nella determinazione degli usi compatibili debbono escludersi le destinazioni che pregiudichino il carattere storico-ambientale o la conservazione e l'integrità dell'immobile.
Fino all'approvazione della variante di adeguamento della pianificazione comunale, le concessioni e autorizzazioni edilizie sono rilasciate in conformità ai criteri sopra indicati e nel rispetto del comma successivo, previo parere favorevole del Consorzio.
5. Nella esecuzione degli interventi si osservano, altresì, le seguenti norme di tutela, comunque prevalenti sulla pianificazione comunale:
a) ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e dell'ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche e dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione negli spazi aperti;
b) i giardini e gli spazi aperti sono tutelati sotto il profilo del disegno architettonico, degli elementi di arredo e delle essenze; per la tutela della vegetazione si osservano le norme del successivo art. 34;
c) non è consentito l'uso degli spazi aperti per deposito di materiale, ove comporti degrado ambientale; può essere consentita la creazione di modeste attrezzature da gioco e da giardino, che non mutino il carattere degli spazi aperti in cui si inseriscono;
d) agli interventi sugli immobili di carattere rurale, compresi nella zona, si applicano altresì le norme di tutela pesistica, stabilite al successivo art. 44, quinto comma.
6. Le norme del presente articolo si applicano anche agli edifici monumentali e manufatti idraulici di particolare interesse storico ambientale, individuate con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano.

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