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Articolo
30 (Zona riservata alla pianificazione locale)
1. Gli strumenti urbanistici comunali si adeguano ai seguenti criteri:
a) l'espansione dell'edificato è contenuta all'interno della zona,
nel rispetto della capacità insediativa definitiva, destinando
le residue aree della zona all'uso agricolo;
b) deve essere osservata la perimetrazione dei centri storici individuati
dal piano, fatta salva la facoltà di integrare la perimetrazione
stessa al fine di garantire la conservazione del tessuto storico perietrato
nelle carte IGM alla fine del secolo scorso secondo le autonome valutazioni
di livello locale, dettando norme per la conservazione, la valorizzazione
e il recupero dei centri storici stessi;
c) tutti gli interventi, consentiti nella presente zona, ricadenti nei
centri storici di cui alla precedente lett. b) sono sottoposti alle disposizioni
del precedente art. 17, settimo comma;
d) salvo che per attifità artigianali non nocive né molete, è
limitata l'espansione e il nuovo insediamento di attività produttive,
secondo i seguenti criteri:
è vietato l'insediamento di nuove attività produttive
classificate industrie insalubri di prima classe e si promuove il mutamento
di destinazione d'uso di quelle esistenti; l'insediamento di attività
produttive in genere e in particolare di quelle classificate di seconda
classe è ammesso solo in presenza di esigenze che non possono altrimenti
soddisfarsi, ovvero per i comuni il cui territorio urbanizzato sia compreso
entro il perimetro del parco;
qualora ammessi, i nuovi insediamenti produttivi dovranno mantenere
una distanza di rispetto all'interno dei confini della presente zona non
inferiore a metri 50, o alla minore distanza stabilita dallo strumento
urbanistico locale in relazione alle esigenze che non possono altrimenti
soddisfarsi: la fascia di rispetto è destinata a verde agricolo
o a standards comunali per il verde, il gioco e lo sport;
e) le aree libere confinanti con il perimetro della zona, con esclusione
dei lotti di completamento, sono prioritariamente da destinarsi a verde
agricolo o ad attrezzature di interesse pubblico, con particolare riguardo
al verde, gioco e sport: per le aree stesse, destinate ad altre utilizzazioni,
deve prevedersi la sistemazione a verde, con piantumazioni e cortine alberate,
di congrua fascia di rispetto;
f) nelle zone marginali e nelle zone di nuovo insediamento deve essere
garantito che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri
architettonici e dell'ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni
tipologiche ed architettoniche, sia nella scelta dei materiali da costruzione,
sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti.
2. è prescritto il mantenimento o la destinazione delle aree ad
attrezzature pubbliche per verde, gioco e sport, contrassegnate con apposito
simbolo grafico nella planimetria di piano. Per le attrezzature stesse
la edificazione deve essere mantenuta entro i limiti strettamente necessari
per la loro funzionalità. Ogni intervento che ne comporti modificazione
è sottoposto al parere del Consorzio ai sensi del precedente art.
12.
3. Per le zone, i complessi edificati ed i singoli edifici contrassegnati
da simbolo di incompatibilità, lo strumento urbanistico deve prevederne,
occorrendo anche mediante acquisizione al patrimonio pubblico, la conversione
a destinazione o assetto compatibile con il parco al fine di migliorarne
l'inserimento ambientale. Fino all'approvazione della variante di adeguamento
allo strumento urbanistico, sugli immobili stessi sono ammessi solo interventi
di ordinaria e straordinaria manutenzione.
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