Articolo 30 (Zona riservata alla pianificazione locale)

1. Gli strumenti urbanistici comunali si adeguano ai seguenti criteri:
a) l'espansione dell'edificato è contenuta all'interno della zona, nel rispetto della capacità insediativa definitiva, destinando le residue aree della zona all'uso agricolo;
b) deve essere osservata la perimetrazione dei centri storici individuati dal piano, fatta salva la facoltà di integrare la perimetrazione stessa al fine di garantire la conservazione del tessuto storico perietrato nelle carte IGM alla fine del secolo scorso secondo le autonome valutazioni di livello locale, dettando norme per la conservazione, la valorizzazione e il recupero dei centri storici stessi;
c) tutti gli interventi, consentiti nella presente zona, ricadenti nei centri storici di cui alla precedente lett. b) sono sottoposti alle disposizioni del precedente art. 17, settimo comma;
d) salvo che per attifità artigianali non nocive né molete, è limitata l'espansione e il nuovo insediamento di attività produttive, secondo i seguenti criteri:
— è vietato l'insediamento di nuove attività produttive classificate industrie insalubri di prima classe e si promuove il mutamento di destinazione d'uso di quelle esistenti; l'insediamento di attività produttive in genere e in particolare di quelle classificate di seconda classe è ammesso solo in presenza di esigenze che non possono altrimenti soddisfarsi, ovvero per i comuni il cui territorio urbanizzato sia compreso entro il perimetro del parco;
— qualora ammessi, i nuovi insediamenti produttivi dovranno mantenere una distanza di rispetto all'interno dei confini della presente zona non inferiore a metri 50, o alla minore distanza stabilita dallo strumento urbanistico locale in relazione alle esigenze che non possono altrimenti soddisfarsi: la fascia di rispetto è destinata a verde agricolo o a standards comunali per il verde, il gioco e lo sport;
e) le aree libere confinanti con il perimetro della zona, con esclusione dei lotti di completamento, sono prioritariamente da destinarsi a verde agricolo o ad attrezzature di interesse pubblico, con particolare riguardo al verde, gioco e sport: per le aree stesse, destinate ad altre utilizzazioni, deve prevedersi la sistemazione a verde, con piantumazioni e cortine alberate, di congrua fascia di rispetto;
f) nelle zone marginali e nelle zone di nuovo insediamento deve essere garantito che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche ed architettoniche, sia nella scelta dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti.
2. è prescritto il mantenimento o la destinazione delle aree ad attrezzature pubbliche per verde, gioco e sport, contrassegnate con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano. Per le attrezzature stesse la edificazione deve essere mantenuta entro i limiti strettamente necessari per la loro funzionalità. Ogni intervento che ne comporti modificazione è sottoposto al parere del Consorzio ai sensi del precedente art. 12.
3. Per le zone, i complessi edificati ed i singoli edifici contrassegnati da simbolo di incompatibilità, lo strumento urbanistico deve prevederne, occorrendo anche mediante acquisizione al patrimonio pubblico, la conversione a destinazione o assetto compatibile con il parco al fine di migliorarne l'inserimento ambientale. Fino all'approvazione della variante di adeguamento allo strumento urbanistico, sugli immobili stessi sono ammessi solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

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